Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con sede in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, a favore del Servizio sociale internazionale - sezione italiana - con sede in Roma, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361.
Art. 2
1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'ente, deliberato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nello anno precedente.
Art. 3
1. A partire dal 1 gennaio 1983, il Servizio sociale internazionale - sezione italiana - puo' svolgere attivita' o servizi attinenti alle proprie finalita' istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni che disciplineranno anche i relativi controlli.
2. Lo schema tipo di convenzione e' approvato con decreto del Ministro competente.
Art. 4
1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addi' 14 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA