Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di don Bosco", della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.51.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma.
2. Il Ministro delle finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita al prezzo che l'ufficio tecnico erariale stimera' con riferimento alla data di stipula, in aggiornamento di quello provvisorio determinato in lire 880 milioni 600.000.
3. La vendita e' sottoposta alla condizione del pagamento, da parte dell'acquirente, anche degli indennizzi dovuti per l'occupazione dell'immobile da corrispondersi, per il periodo 18 luglio 1955-31 dicembre 1977, nella misura globale di lire 200 milioni e nell'importo che sara' determinato dall'ufficio tecnico erariale per il periodo dal 1 gennaio 1978 e fino alla data di stipula del contratto di compravendita.
Art. 2
1. I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta' di anticipare una o piu' rate.
Art. 3
1. L'area ed i fabbricati di cui al precedente articolo 1 dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a venti anni decorrenti dal momento della approvazione del contratto, ad attivita' educative, assistenziali e religiose, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione che l'immobile potra' avere sia dall'attuale che dai futuri piani regolatori e loro eventuali modifiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA