Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVII della convenzione.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge riguardante il contributo italiano al Segretariato internazionale di cui all'articolo XII della convenzione, valutato, per il biennio 1980-1981, in lire trenta milioni, si fa fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
2. All'onere di lire trenta milioni per l'esercizio finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione per lo stesso anno.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ANDREATTA - FORMICA - BARTOLOMEI - MARCORA - CAPRIA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA