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Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Lucca il complesso immobiliare della manifattura tabacchi sito in quella citta' alla via Vittorio Emanuele n. 39, di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 5 miliardi, al comune di Lucca il compendio immobiliare costituente la manifattura tabacchi sito in Lucca alla via Vittorio Emanuele n. 39, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Lucca con la partita 85 intestata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, foglio 196, mappali 110, 111, 112, 113, 168, 266, 267, 268, 269, 311, confinante con via Vittorio Emanuele, piazza della Magione, via dei Tabacchi, via del Molino, via del Pallone, proprieta' del comune di Lucca, tratto rientrante della piazzetta della Cittadella.

2. Il Ministro delle finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del contratto di vendita dei beni indicati nel primo comma.

Art. 2

1. Il prezzo della vendita dovra' essere pagato per meta' al momento della sottoscrizione del contratto di vendita e per la restante meta' un anno prima della data di consegna dei beni trasferiti.

2. E' fatta salva la facolta' del compratore di pagare il residuo prezzo prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma.

Art. 3

1. Nel contratto di vendita del compendio immobiliare indicato nell'articolo 1 dovra' stabilirsi l'obbligo del compratore di consentire al venditore di usare i beni trasferiti, fino al momento del trasferimento della manifattura tabacchi nella nuova sede, da costruire in altra zona della citta'.

2. L'uso dei beni da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sara' gratuito per i primi cinque anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. Nel caso in cui l'uso dei beni dovesse protrarsi oltre il predetto termine, il venditore dovra' corrispondere al compratore, per il periodo di tempo eccedente i cinque anni e fino alla data di effettiva consegna dei beni, una somma pari all'interesse legale, calcolato ad anno o frazione di anno sull'importo versato dal compratore stesso per l'acquisto del compendio Immobiliare.

Art. 4

1. Il ricavato della vendita sara' portato, ai sensi dello articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati, per essere impiegato alla costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca.

2. Nel medesimo capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e' stanziata la somma di lire 25 miliardi negli anni dal 1982 al 1986, dei quali 2 miliardi nell'anno 1982, per la finalita' di cui al precedente comma.

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA