Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto
Testo vigente
Titolo I. Ordinamento del gioco del lotto
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato.
2. Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
Art. 2
1. Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma.
2. Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonche' del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.
Art. 3
1. Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.
2. L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.910
3. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.910
Art. 4
1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente.
Art. 5
1. Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell'articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona e' determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3.
2. La commissione di zona e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da un rappresentante della Amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del Ministero del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente.
3. La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarita' delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.
Art. 6
1. Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione.
2. Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all'estrazione ha diritto al rimborso dell'importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore.
3. La commissione di zona dichiara l'esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell'importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 7
1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 8
1. I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro. Il limite di cui sopra puo' essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 9
1. Il pagamento delle vincite e' eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati.
2. Il pagamento e' effettuato conformemente ai criteri contenuti nell'articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l'importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l'importo dell'intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantita' dei numeri giocati. Qualora l'importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall'importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.
Art. 10
1. Le vincite il cui importo non supera L. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale e' stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino.
2. Per le vincite di importo superiore il giocatore e' tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale puo' presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmettera' all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale e' compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento e' effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore.
3. La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio.
4. Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Art. 11
1. La commissione di zona di cui all'articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
2. Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all'estrazione della relativa ruota puo' proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del Bollettino.
3. Ai fini della tempestivita' dell'opposizione si ha riguardo alla data di spedizione.
4. Sull'opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
5. Avverso la decisione delle commissioni di zona puo' essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel Bollettino ufficiale. Ai fini della tempestivita' del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione.
6. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro delle finanze ed e' composta dal direttore generale della Direzione generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa Direzione, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Uno dei funzionari della Direzione generale delle entrate speciali funge da segretario.
7. La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera e' pubblicata nel numero successivo del Bollettino ufficiale di zona della ruota di Roma. Il Bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
8. Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso
previsto dai commi precedenti, l'interessato puo' adire l'autorita' giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la scommessa.