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Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Testo vigente

Art. 3 Istituzione dell'ISVAP

1. E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.11

Art. 4 Funzioni dell'IVASS

1. L'IVASS, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.

2. L'IVASS svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

3. L'IVASS, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'IVASS e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5 Poteri dell'ISVAP

1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

4. Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

5. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.