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Istituzione di nuove universita'

Testo vigente

Titolo I. Programmazione universitaria

Art. 4 Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

1. Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle universita' non statali di cui al primo comma dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' prorogato al 31 ottobre 1983.

2. I contributi finanziari aggiuntivi alle universita' non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalita' di cui all'articolo 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Titolo II. Istituzione di nuove facolta' o universita' statali

Capo I. Universita' statali degli studi dell'abruzzo

Art. 5 Istituzione

1. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:

  1. a) Universita' degli studi dell'Aquila;

  2. b) Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.

2. Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

3. A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Universita' degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

Art. 6 Facolta' e corsi di laurea dell'Universita' degli studi dell'Aquila

1. L'Universita' degli studi dell'Aquila, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuna indicati:

  1. a) magistero, con i corsi di laurea in: materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

  2. b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria meccanica;

  3. c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche;

  4. d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, ed in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 7 Facolta' e corsi di laurea dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio"

1. L'Universita' statale degli studi "G. D'Annunzio", fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facolta' e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuno indicati, che funzioneranno nelle sedi ove si trovano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

  1. a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;

  2. b) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

  3. c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

  4. d) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche e il corso di diploma in statistica;

  5. e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

  6. f) lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

  7. g) architettura, con il corso di laurea in architettura.

Art. 8 Organici del personale docente e non docente

1. Nella prima applicazione della presente legge alle Universita' degli studi dell'Aquila e "G. D'Annunzio" sono assegnati i posti di professore ordinario e straordinario ripartiti per facolta' e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

2. I posti relativi ai professori straordinari e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sara' quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformita' ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facolta', nonche' alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove universita'.

4. I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dalle allegate tabelle B e D.

5. Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Art. 9 Inquadramento

1. Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso le Universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline, e alle facolta' in cui presta servizio.

2. Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso le universita' e l'Istituto universitario di cui al precedente comma o assunto a seguito di pubblico concorso bandito non oltre il 28 febbraio 1982 dalle universita' medesime, e' inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

3. Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita', e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Universita' o dell'Istituto di cui al primo comma e' riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 Inquadramento del personale non docente non di ruolo

1. Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1 novembre 1981 per le esigenze delle Universita' e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuita', all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli del personale non docente delle universita' statali ed e' collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attivita' svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle universita' statali, anche in soprannumero.

2. Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle universita' statali, e' riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 Patrimonio

1. Il patrimonio mobile e immobile delle Universita' e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 e' devoluto alle Universita' statali che subentrano nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici ad essi facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rettori provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Universita'.