Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
2. Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonche' in discipline economiche e sociali, conferite dalle facolta' di economia e commercio delle Universita' statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA