Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunta la seguente lettera:
"g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
Art. 2
1. Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresi' le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 medesimo".
Art. 3
1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto".
Art. 4
1. Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche".
Art. 5
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1 gennaio 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA