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Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.

Art. 3

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla "gestione finanziaria" della predetta Azienda.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.500 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - BODRATO - GORIA - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA