Rettifica dell'articolo unico della legge 27 settembre 1982, n. 684, di conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante norme per la ricapitalizzazione della GEPI
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo unico della legge 27 settembre 1982, numero 684, al secondo alinea, le parole: "ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500" sono sostituite dalle seguenti: "ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA