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Disciplina per la regolarizzazione delle societa' di fatto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Regolarizzazione

1. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta e' ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle societa' aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

2. La base imponibile e' costituita dal patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale e' consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorche' intestati ai soci o ad alcuno di essi.

3. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore e' determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruita' dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

4. Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.

5. Le societa' di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota e' ridotta allo 0,50 per cento per le societa' aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

6. Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova dell'esistenza della societa' deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore al 1 luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

Art. 2 Rapporti pregressi

1. Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della societa' risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente o ad uno o piu' soci.

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle societa' di fatto o irregolari, in relazione all'attivita' della societa' medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla societa' risultante dalla regolarizzazione medesima.

3. Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle societa' di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprieta' dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento della attivita' imprenditoriale.

4. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della entrata in vigore della presente legge.

5. La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze ne' di valore di avviamento.

Art. 3 Disposizioni a regime

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle societa' di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della societa'.

2. In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto e' soggetto alle imposte di cui all'articolo 1.

3. Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine e' fissato al 31 dicembre 1984.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle societa' di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla societa' stessa.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Le societa' di fatto gia' regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte gia' assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione.

2. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello gia' corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - DARIDA - FORTE - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA