Disposizioni per la difesa del mare
Testo vigente
Titolo I. Norme programmatiche
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
2. Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.
3. Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.
4. Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.
5. Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.
6. Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
7. Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.
Titolo II. Vigilanza in mare
Art. 2
1. Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
2. Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.
Art. 3
1. Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvedera' ad organizzare una rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attivita' svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
2. Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
3. La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonche' per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.
4. Per il sistema di sorveglianza sulle attivita' che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.
5. La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.
6. I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attivita' svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonche' agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.
7. Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e limette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.
8. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonche' per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino.
9. Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
10. La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.
Art. 4
1. Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio.
2. Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1997, N. 344.
4. Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
6. Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
7. In tal caso all'atto della stipula della convenzione e' concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.
8. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
9. Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
10. All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.
Art. 5
1. Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocita' come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonche' di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.
2. Per l'acquisizione delle predette unita' navali, nonche' dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.
Art. 6
1. Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacita' di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unita' navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.
2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sara' emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.
Art. 7
1. Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potra' avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.
2. Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 8
1. I progetti ed i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
2. Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:
1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate,
sezione marina;3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;
4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;
5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;
7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;
9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;
10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;
11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina
mercantile;12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.
3. Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.
5. I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.
Art. 9
1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.
Titolo III. Pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti
Art. 10
1. Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.
Art. 11
1. Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
2. Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.
4. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
5. Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.