Disposizioni per la difesa del mare
Testo vigente
Art. 29
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 LUGLIO 1986, N. 349
Art. 30
1. Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
2. La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.
3. Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
Art. 31
1. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
Art. 32
1. Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Titolo VI. Adeguamento dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile
Art. 33
1. In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonche' all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di la' del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalita' ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
2. A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.
Art. 34
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge e' istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.
2. Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonche' di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.
3. Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.
4. L'Ispettorato e' articolato in due divisioni; ad esso e' preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella "B" allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unita' nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unita' nel VII livello, 42 unita' nel VI livello, 25 unita' nel V livello, 296 unita' nel IV livello, 89 unita nel III livello e 66 unita' nel II livello.
6. Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.
7. 1 profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terra' conto anche delle necessita' di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonche' di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.
8. L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvedera', con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresi', nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.
10. Alla copertura dei nuovi posti si provvedera' con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 35
1. Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B" annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, e' sostituito dal ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
2. La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.
3. La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attivita' professionale per un periodo di almeno due anni.
4. Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.
Art. 36
1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
2. La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.
Art. 37
1. In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, e' aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
2. Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato "D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unita' e di 20 unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non puo' superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' aumentato di 234 unita'; l'aumento e' riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
Art. 38
1. L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 e' valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 39
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove dotazioni di personale.
2. Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.
Art. 40
1. All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attivita' economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo VII. Disposizioni transitorie e finali
Art. 41
1. Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorita' marittima disporra' il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalita' turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorita' marittima procedera' sentita la regione territorialmente interessata.
Art. 42
1. Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
2. Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonche' agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 43
1. L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, e' cosi' integrato:
"5-bis) il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - DI GIESI - COLOMBO - ROGNONI -
DARIDA - LAGORIO - GORIA - BODRATO -
PANDOLFI - NICOLAZZI - ALTISSIMO -
Visto, il Guardasigilli: DARIDA VERNOLA