Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita', adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanita'.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', adottata a New York il 22 luglio 1946 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA