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Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita', adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanita'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA