Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunita', da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunita'
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunita' e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita':
A) 17 luglio 1980:
1) protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
2) protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validita', per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;
B) 6 novembre 1980:
1) protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;
2) protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;
3) protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;
4) protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;
C) 28 novembre 1980:
1) protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - FORTE - PANDOLFI - CAPRIA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA