Sostituzione del franco oro Poincare', adottato dalla convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal protocollo di modifica dell'Aia del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi:
1) la somma di 125.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;
2) la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
3) la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.
Art. 2
1. Le somme in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendato dall'articolo IX del protocollo firmato all'Ala 1128 settembre 1955, sono sostituite dai seguenti importi:
1) la somma di 250.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e' convertita in 16.600 diritti speciali di prelievo;
2) la somma di 250 franchi oro Poincare', di cui al n. 2, lettera a), e' convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
3) la somma di 5.000 franchi oro Poincare', di cui al n. 3, e' convertita in 332 diritti speciali di prelievo.
Art. 3
1. Le somme indicate in diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentisi ai diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuera', in caso di azione giudiziale, applicando la parita' ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA