Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e societa' fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:
1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;
3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;
4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - SCOTTI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA