Estensione, ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti, di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali italiani d'istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.
Art. 2
1. Alle classi e corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA