Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi con decorrenza 1° gennaio 1982.
2. Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono effettuate ulteriori trentanove promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.
Art. 2
1. Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' fissato in:
a) quarantuno unita', con decorrenza 1° gennaio 1982, di seguito alle promozioni disposte dal precedente articolo 1.
A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;b) trentasei unita', con decorrenza 31 dicembre 1982.
2. A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera a), nonche' dei capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.
Art. 3
1. Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' fissato in:
1) cinquanta unita', per l'anno 1983;
2) quarantaquattro unita', per l'anno 1984;
3) ventisette unita', per l'anno 1985.
2. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate, in modo da comprendervi i capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonche' i capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
Art. 4
1. Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.
2. Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.
3. Le eccedenze negli organici del grado di maggiore e di tenente colonnello stabiliti dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, determinate per effetto delle promozioni previste dalla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che si verificheranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
4. Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.
5. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi in carriera.
6. La presente legge non si applica agli ufficiali che, per qualsiasi causa, siano cessati dal servizio permanente in data antecedente a quella della sua entrata in vigore.
Art. 5
1. Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.
Art. 6
1. La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza e' composta:
a) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;
b) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo piu' anziani in ruolo;
c) dal colonnello della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo.
Art. 7
1. Sono fatte salve le posizioni in ruolo acquisite o da acquisire per effetto dell'attribuzione dei vantaggi di carriera, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, conseguenti al superamento del corso superiore di polizia tributaria negli anni 1981 e 1982.
2. In deroga a quanto disposto dalla legge 3 maggio 1971, n. 320, agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria o che terminino detto corso nel periodo transitorio dal 1983 al 1985 i vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria sono attribuiti anche nel ruolo di tenente colonnello nella misura pari ad un quarto dell'organico del grado di maggiore ridotto del 5 per cento.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 165 milioni per l'anno 1982 ed in lire 194 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA