Salvaguardia della competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.
2. Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA