Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonche' al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, al comune di Bologna, con vincolo di destinazione a finalita' di pubblico interesse, il compendio patrimoniale sito in Bologna fra le vie Riva di Reno, Azzogardino, del Rondone e Castellaccio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadrati 20.800, distinte nel vigente catasto del comune di Bologna al foglio 158 con il mappale 554 e con parte dei mappali 553 e 555. Il Ministro delle finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.
Art. 2
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata a vendere al comune di Bari, con gli stessi criteri, modalita' e vincoli indicati nell'articolo 1, il compendio patrimoniale sito in Bari fra le vie Ravanas, Nicolai, Liberta' e Crisanzio, che insiste su aree della superficie complessiva di circa metri quadrati 32.000, distinte nel vigente catasto del comune di Bari alla partita catastale 4754, foglio 25, particella 75, ad esclusione:
a) dell'ala del fabbricato a piano terra e primo piano prospiciente via Crisanzio, della superficie di circa metri quadrati 2.000, avente le dimensioni di metri lineari 110 lungo la via Crisanzio e metri lineari 18 lungo la via Ravanas, confinante ad est con via Ravanas, a sud con via Crisanzio, ad ovest e a nord con la restante proprieta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
b) dell'area scoperta sull'angolo tra la via Nicolai e la via Ravanas, della superficie di circa metri quadrati 1.000, delle dimensioni di metri lineari 55 lungo via Ravanas e di metri lineari 35 lungo via Nicolai, confinante ad est con via Ravanas, a nord con via Nicolai, a ovest e a sud con la restante proprieta' dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Art. 3
1. L'intero ricavato delle vendite autorizzate in base ai precedenti articoli sara' iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA