Distillazione agevolata di mele di produzione 1982
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, elevato il contributo dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 1 febbraio 1983 provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso, nel limite minimo di 2 milioni di quintali complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento comunitario per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'AIMA.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanati, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme e criteri per la sua attuazione.
Art. 2
1. Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, in base alle domande a tal fine presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.
2. Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
1. All'onere di lire 13.590 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento dal conto corrente di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. In deroga all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, il conto di cui al comma precedente verra' reintegrato, di pari importo, con quota delle maggiori entrate, per imposta di fabbricazione degli spiriti, conseguenti alla distillazione di cui al precedente articolo 1.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - MANNINO - FORTE - GORIA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA