Accettazione ed esecuzione dell'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali, adottato a Chicago il 7 dicembre 1944.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo precedente dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - ROGNONI -
DARIDA - FORTE - LAGORIO -
CASALINUOVO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA