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Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle localita' ladine nella provincia di Bolzano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Nella prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e nelle localita' ladine nella provincia di Bolzano sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di eta' di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purche' essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche senza il prescritto titolo di studio, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di eta', e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico in cui sono banditi i concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA