Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola e norme in materia di computo delle anzianita' per le promozioni nei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli insegnanti in possesso della laurea in lingue e letterature straniere, ammessi con riserva ai concorsi a posti di direttore didattico della scuola elementare espletati prima della entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano superato le prove di esame, hanno titolo per essere nominati nel corrispondente ruolo del personale direttivo.
Art. 2
1. Le nomine di cui al precedente articolo 1 sono disposte con decorrenza dal 10 settembre 1983 nei posti disponibili dopo i trasferimenti.
Art. 3
1. sono valide le prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' sostenute anche con presentazione della domanda dopo la scadenza dei termini e prima dello svolgimento delle prove concorsuali.
Art. 4
1. La lettera a) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e' sostituita dalla seguente:
"a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonche' gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati".
Art. 5
1. All'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole da "nonche' gli insegnanti laureati" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "nonche' gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo".
Art. 6
1. Le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano agli insegnanti che partecipano ai concorsi banditi e in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto a riesaminare la posizione di coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, abbiano superato le prove in concorsi banditi dopo il 1 gennaio 1979, ancorche' gia' espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1. Per le promozioni gia' effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianita' richieste per l'ammissione ai relativi scrutini sono comprese anche le anzianita' conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA