Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale e' fissato nella misura dello 0,50 per cento.
2. La concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non inferiore alla differenza tra quanto dovuto allo Stato in base al canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del precedente comma.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione, le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere sul programma di investimenti di cui al precedente comma.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto dell'intero sistema nazionale della telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del servizio.
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' cosi' modificato:
"L'abbonato che intende effettuare comunicazioni interurbane dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma riferita alle comunicazioni che presumibilmente domandera' in un periodo corrispondente a quello di fatturazione, con l'obbligo di reintegrarla quando risulti superata per le comunicazioni effettuate. Il periodo di fatturazione e' determinato nel regolamento di servizio di cui al precedente articolo 283".
Art. 3
1. Al minor introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 a seguito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 1, valutato in lire 160 miliardi, si provvede: quanto a lire 60 miliardi, mediante aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno; e quanto a lire 100 miliardi, mediante aumento, rispettivamente, di 30 miliardi e 70 miliardi degli stanziamenti iscritti al capitolo 102 ed al capitolo 103 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno 1983.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - GASPARI - GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA