Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attivita' di promozione sociale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attivita' di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, con le seguenti attribuzioni alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 1981:
2. Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. . . L. 350.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. L.
550.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. L.
1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro. L.
400.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra. . . . L. 400.000.000 Unione italiana ciechi . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800.000.000 Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti . . . L. 900.000.000 Unione nazionale mutilati per servizio . . . . . . . . L. 400.000.000 Ente nazionale protezione animali. . . . . . . . . . . L. 120.000.000
3. Ferma restando la ripartizione dei contributi alle associazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 190 del 1981, i contributi alle associazioni di cui all'articolo 3 della predetta legge sono cosi' ripartiti:
4. ANFFaS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000 Associazione bambini Down. . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 CePiM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000
5. Al medesimo articolo 3 della legge n. 190 sono inserite le seguenti associazioni con i rispettivi contributi:
6. Aias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 Aism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 UILDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 ANIEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000.000 Associazione italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000.000 Associazione italiana ciechi di guerra. . . . . . . . . L. 40.000.000 Associazione nazionale radioamatori ciechi. . . . . . . L. 30.000.000
Art. 2
1. Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 7.280 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo".
2. Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 7.280 milioni. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.
3. All'onere di lire 7.280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si fara' fronte con le entrate di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA