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Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti".

Art. 3

1. All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista.
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".

Art. 4

1. L'articolo 732 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 732 - (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".

Art. 5

1. L'articolo 735 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 735 - (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali".

Art. 6

1. L'articolo 738 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 738 - (Documenti di lavoro della gente dell'aria). - Il personale di volo e' munito di un libretto di iscrizione. Parimenti e' munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche e' munito di un certificato di iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento".

Art. 7

1. L'articolo 739 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 739 - (Titoli professionali). - I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:
a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;
b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.
I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:
a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;
b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.
I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:
per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.
Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra e':
per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.
I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attivita' relativa".

Art. 8

1. All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette societa'.
La proprieta' ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana".

Art. 9

1. L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 771 - (Documenti di bordo). - Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita';
c) i documenti doganali e sanitari;
d) il giornale di bordo;
e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.
Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilita', nonche' gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti".

Art. 10

1. Le categorie di aeromobili, di cui all'articolo 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalita' per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' della normativa adottata dalla Comunita' economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

2. Con lo stesso decreto sara' determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.