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Concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni a favore della societa' Dante Alighieri per il triennio 1982-84

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della societa' Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2

1. La societa' Dante Alighieri presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione sulla attivita' svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attrazione della presente legge per gli anni 1982 e 1983, determinato in complessive lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 400 milioni, la voce "Contributi statali a enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri" e, quanto a lire 400 milioni, la voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per lo stesso esercizio, utilizzando l'apposito accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI