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Modalita' per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione mondiale di New Orleans del 1984 sul tema: Il mondo dei fiumi - Acqua dolce sorgente di vita

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA), del 1984, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

  1. a) lire 2.000 milioni nell'anno 1983;

  2. b) lire 2.000 milioni nell'anno 1984.

Art. 2

1. All'onere di 4 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 1577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni finanziari 1983 e 1984, in ragione di lire 2 miliardi all'anno.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. E' istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione mondiale di New Orleans, Louisiana (USA), del 1984, composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercita le funzioni di vice commissario ed in caso di assenza o di impedimento sostituisce il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

2. E' inoltre nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4

1. Il Commissariato generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Art. 5

1. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

2. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza.

Art. 6

1. Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unita', non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonche' ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non puo' comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le dodici unita'.

2. Il commissario generale ed il segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che e' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti, normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite e dei doveri di rappresentanza.

3. Esso spetta, successivamente al conferimento dell'incarico e a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione di funzioni, relativamente al periodo nel quale il commissario generale e il segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

4. Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sara' stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza delle funzioni rivestite. Esso spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle relative funzioni presso il Commissariato e relativamente al periodo nel quale il personale e pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

5. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, in misura pari a quello attribuito al personale a contratto dell'ambasciata d'Italia a Washington con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

Art. 7

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonche', entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 9

1. Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 5 gennaio 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - LONGO - PANDOLFI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI