Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.
2. Per la copertura dei rischi per responsabilita' civile connessi allo svolgimento della predetta attivita' pratica, i consigli di amministrazione delle universita' stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI