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Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1984 si svolgeranno nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna previste per l'anno 1984, e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - SCALFARO -
MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI