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Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 3

1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

2. Nelle convenzioni sono, altresi', stabilite le modalita' da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

Art. 4

1. Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI