Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, e 29 settembre 1980, n. 579, e' aumentata di 1.260.000.000 di ECU, in conformita' alla decisione adottata il 15 giugno 1981 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.
2. Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sara' corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.
Art. 2
1. La conversione in lire degli importi predetti espressi in ECU sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento, in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984, 1985, 1986, valutato in lire 31.894.000.000 per ciascun anno, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni, per la medesima voce, nell'allegato C/3 del bilancio triennale 1984-86.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ANDREOTTI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI