Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 100 milioni di unita' di conto del Fondo, pari a L. 131.662.540.000, per il biennio 1983-84.
Art. 2
1. Le somme di cui al precedente articolo sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3
1. All'onere di L. 50.000.000.000 per l'anno 1983 e di lire 81.662.540.000 per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ANDREOTTI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI