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Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilita' a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - GORIA - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI