Partecipazione italiana alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla terza ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 135.200.000, pari a L. 170.799.512.000 (al cambio di 1.263,31 per 1 dollaro USA) per il quadriennio 1983-1986.
Art. 2
1. Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42.695 milioni per l'anno 1983, in lire 42.705 milioni per l'anno 1984 e in lire 42.700 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 si provvede, per gli anni 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e, per gli anni 1985 e 1986, mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni e per la medesima voce, nel bilancio triennale 1984-1986.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ANDREOTTI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI