Contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo (TASF)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato un contributo italiano al Fondo speciale per l'assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo nella misura di L. 1.260.000.000, da erogare in due rate uguali negli anni 1983 e 1984.
Art. 2
1. Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3
1. All'onere di L. 630.000.000, derivante dall'attuazione, della presente legge per ciascuno degli anni 1983 e 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ANDREOTTI - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI