Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, e' riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI