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Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

2. Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.

3. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

4. Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

5. Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.1

Art. 3

1. Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalita' di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

2. Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392. Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 4

1. Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

Art. 5

1. 11 secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:
"I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.
I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione".

2. All'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali".

3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi".

4. L'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' sostituito dal seguente:
"Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede.
Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il presidente e' scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.
Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola".

Art. 7

1. Gli insegnanti gia' in possesso del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano prestato servizio nella scuola materna per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 all'anno scolastico 1977-1978 a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale e per un ulteriore anno nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981 incluso, a seguito di assunzione per completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorche' ad orario non intero, sono immessi in ruolo, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati in apposita graduatoria da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

2. Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorita' rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. E' valida l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma.

Art. 9

1. Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

Art. 10

1. I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note allo inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

2. I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potra' essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-1985.

Art. 11

1. Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' inserito il comma seguente:
"L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato".

2. Allo stesso modo e' da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.