Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il piu' anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI