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Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernenti esercizio delle funzioni di presidente delle commissioni di primo e di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani in caso di assenza o impedimento del titolare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI