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Contributo speciale dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato un contributo speciale dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984, nella misura di L. 125.728.430.000.

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo 1 sara' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verra' prelevata per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3

1. All'onere di L. 125.728.430.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI