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Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche' materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati contributi.

3. I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI