Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo nella misura di dollari USA correnti 143.265.324, quale sottoscrizione al capitale, e di lire 33 miliardi 899.794.500, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate annuali a partire dal 1983.
Art. 2
1. Le somme di cui al precedente articolo saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro, e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45.200 milioni, si provvede, quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali", quanto a lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI