Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".
Art. 2
1. All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI