diritto.io

Norme in materia di eta' per il collocamento a riposo dei pretori onorari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di eta', salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI