Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 235 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza).
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.
Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.
Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
Art. 2
1. L'articolo 236 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 236. - (Arresto facoltativo in flagranza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Hanno, inoltre, la facolta' di procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facolta' di arrestare, anche fuori dei casi gia' preveduti, chi e' colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di piu' persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale.
Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
Art. 3
1. L'articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 505. - (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.
Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.
Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.
Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.
Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa.
Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.
Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.
Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti".
Art. 4
1. Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: "o per mancanza" sono inserite le altre: "o remissione".
Art. 5
1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI