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Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Aumento della competenza del conciliatore

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita' di uso dei servizi condominiali".

Art. 2 Aumento della competenza del pretore

1. All'articolo 8 del codice di procedura civile:

  1. 1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni";

  2. 2) nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
    "3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;
    4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case".

Art. 4 Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore

1. Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Si puo' anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

Art. 5 Impugnabilita' delle sentenze del conciliatore

1. L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per Cassazione".

Art. 6 Sostituzioni, abrogazioni e modifiche

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 341. - (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti".

3. L'articolo 661 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 661. - (Giudice competente). - Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata".

4. I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti e' sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa e' di sua competenza.
Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa".

5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili".

7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:
"In primo grado la parte puo' stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma".

8. All'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

  1. 1) nel primo comma sono soppresse le parole: "o il conciliatore";

  2. 2) il secondo comma e' abrogato.

9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:
"L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale".

10. L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:
"Art. 57. - (Esenzioni fiscali ed onorari professionali). - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonche' i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge".

Art. 7 Cause relative a beni immobili

1. L'articolo 15 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita, catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:
per duecento per le cause relative alla proprieta';
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'.
Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile".

Art. 8 Disciplina transitoria

1. I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

2. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI