Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.
Art. 2
1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato:
"La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: "Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI